Rifiuti sanitari pericolosi nello studio medico e visita dei NAS
Alla contestata violazione dell’art. 12 e 14 del decr. Lgs. n. 22/1997, in relazione all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, in quanto gli agenti del NAS avevano visionato esclusivamente il registro di carico e scarico di un vecchio studio ormai non più operante,
mentre non avevano rinvenuto i registri della società, lo studio medico ha conseguito l’accoglimento della proposta opposizione, producendo in giudizio il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi (con copertura del periodo in contestazione), nonché i moduli (compilati) dei formulari di identificazione dei rifiuti medesimi, non potendo l’amministrazione dedurre circostanze nuove e diverse rispetto a quelle poste a fondamento dell’ordinanza impugnata (e, segnatamente, la mancata vidimazione dei registri, ovvero l’omessa indicazione della volumetria dei rifiuti). (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)