Pubblicità sanitaria, omesso rilascio del nulla osta e le novità legislative del 2006
Il collegio professionale [l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri] deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 (L. 5 febbraio 1992, n. 175) (che concernono il “contenuto” della targa), nonchè la rispondenza delle caratteristiche estetiche della medesima a quelle stabilite dall’apposito regolamento. Il nulla osta deve intervenire nel termine perentorio di 30giorni dalla presentazione della domanda e il suo rilascio è condizionato esclusivamente all’esame sostanziale e formale della targa.
A nessuna diversa conclusione può giungersi sulla scorta del successivo art. 8 L. 5 febbraio 1992, n. 175, il quale demanda agli ordini professionali il controllo sugli iscritti, consentendo anche di ispezionarne gli studi, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle professione allo scopo di reprimerne l’esercizio abusivo. Infatti, la facoltà di eseguire i controlli previsti dalla norma in esame può sempre essere esercitata, ma è del tutto svincolata dalla procedura relativa alla concessione del nulla osta, che è assolutamente diversa e autonoma.
L’Ordine professionale esercita una verifica limitata al riscontro degli elementi obiettivi e compie valutazioni di tipo meramente tecnico, prive di qualsiasi aspetto di discrezionalità. Va, peraltro, rilevato che recentemente (in data 11 agosto 2006) è entrato in vigore il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che, all’art. 2, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l’altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza, anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)